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12 ott 2009

Nuovi obblighi di pubblicità per i siti web aziendali – Legge 88/09

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Nuovi obblighi di pubblicità - Legge 88-09

La legge

L'articolo 42 della legge comunitaria del 2008 introduce importanti modifiche per l'inserimento di alcuni dati aziendali all'interno del proprio sito web.
Le informazioni sulla sede, sul capitale versato, sull’Ufficio del Registro Imprese dove è iscritta la società devono essere riportate negli atti, nella corrispondenza e, per le società per azioni, anche nei siti web.
Questi sono alcuni dei nuovi obblighi sanciti dalla legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, che, all’articolo 42, ha introdotto alcuni requisiti di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009).
La legge 88/09 è attualmente in vigore e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 Luglio 2009.

Cosa cambia

Le società, sia di persone che di capitale, dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi, etc) le seguenti informazioni:

  • la sede sociale
  • l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta e il relativo numero di iscrizione,
  • il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
  • l'eventuale stato di liquidazione della società
  • se, in caso di Società per Azioni (S.p.A.) o Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), la società ha un socio unico

Le società di capitali sono inoltre soggette all’ulteriore obbligo di pubblicare tali informazioni anche nei propri siti web, ma tale aggiornamento non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo.
Infatti l'espressione

spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico

comprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazioni, ivi compresi i profili societari presenti, ad esempio, sui Social Networks.

Sanzioni

In caso di mancato adempimento agli obblighi pubblicitari, tutte le società che omettono o ritardano gli adempimenti pubblicitari previsti incorrono nella sanzione stabilita da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro - ai sensi dell’articolo 2630 del Codice Civile – da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.

La legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di pubblicazione degli atti per cui è prevista l’iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità Europea.
La pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana.

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